Imposta municipale unica - IMU

La Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, ha abolito dal 01 gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della TARI), sostituendola con la nuova imposta che unifica IMU e TASI.

Si ricorda che, nei Comuni Associati, la TASI negli anni precedenti è stata azzerata e pertanto non è mai stata applicata.

L’IMU è un’imposta comunale, dunque sono le amministrazioni locali a determinare le aliquote, mentre è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

Il presupposto impositivo dell’IMU rimane il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli), pur restando invariata l’esenzione prima casa, definita come abitazione principale, a meno che non sia di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

 L’IMU non si paga inoltre:

  • per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133;
  • per i casi per cui la normativa vigente prevede l'esenzione.

L’IMU si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.

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